Reclami e Controversie

CACI Life dac e CACI Non-Life dac pongono al centro del proprio operato la trasparenza, la correttezza e la tutela dei clienti.

Per questo motivo mettono a disposizione diversi strumenti per la gestione delle controversie, con l’obiettivo di garantire un confronto chiaro, efficace e rispettoso dei diritti del cliente in ogni fase del rapporto assicurativo.

In questa sezione sono illustrate tutte le modalità attraverso cui il cliente può segnalare un disservizio o richiedere una verifica del proprio rapporto con la Compagnia. La segnalazione può essere legata a qualsiasi aspetto del rapporto assicurativo come ad esempio:

  • Gestione del contratto (Es. ritardi, informazioni incomplete)
  • Liquidazione del sinistro (es. rifiuto del pagamento, importo liquidato, tempi di gestione)
  • Comportamento della Compagnia o dell’intermediario
  • Applicazione delle condizioni di polizza
  • Problemi amministrativi (es. pagamenti, aggiornamenti anagrafici, documentazione)

Il primo passo per procedere con una segnalazione in merito al rapporto assicurativo, è la trasmissione del Reclamo. I dettagli in merito a tale procedura sono ritrovabili qui sotto nella sezione “Reclami”

Di seguito sono riportate le istruzioni per la trasmissione di reclami relativi alle coperture assicurative CACI Life dac e CACI Non-Life dac fornite in Italia con Agos Ducato S.p.A.

CACI Life Dac e CACI Non-Life Dac si impegnano, ove si presentassero inevitabili situazioni di conflitto di interessi, ad operare in modo da non arrecare pregiudizio agli interessi del Contraente, del Cliente o degli Assicurati

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente alla Società al seguente indirizzo:

  • CACI Life dac / CACI Non-Life dac
  • Ufficio Reclami, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2 (Irlanda)
  • Fax: 0035 31 603 96 49
  • Email: complaints@ca-caci.ie

Reclami IVASS

Se l’esponente non è completamente soddisfatto della risposta o non ha ricevuto alcun riscontro alla sua richiesta nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà inviare reclamo scritto all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) – Servizio tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA, o tramite fax al seguente numero 06.42133206 o tramite PEC all’indirizzo ivass@pec.ivass.it utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’IVASS www.ivass.it, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.

I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:

  • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
  • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
  • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
  • copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito da quest’ultima;
  • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

I reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206/2005), Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS secondo le modalità sopra indicate.

Per qualsiasi controversia inerente alla quantificazione delle prestazioni assicurative è fatta salva, in ogni caso, la competenza dell’Autorità Giudiziaria.

L’Assicurato può rivolgersi inoltre a Central Bank of Ireland, Autorità di vigilanza dello stato di origine delle Compagnie, PO Box 559, Dublin 1, Irlanda.

RENDICONTO SULL’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI RECLAMI 2025 – FOS

Qualora l’esito del reclamo non sia soddisfacente, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, è possibile, e in alcuni casi necessario, cercare di raggiungere un accordo mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, in particolare: Arbitro Assicurativo, Negoziazione Assistita, Mediazione. Si invita a leggere gli approfondimenti in merito a tali modalità di risoluzione controversie riportati nelle sezioni qui sotto.

L’Arbitro Assicurativo è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, previsto dagli articoli 141, comma 7, del codice del consumo e 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, istituito presso l’IVASS e disciplinato dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.

A partire dal 15 Gennaio 2026, é possibile presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet www.arbitroassicurativo.it. Sul sito dell’Arbitro Assicurativo è inoltre possibile consultare i requisiti di ammissibilità e altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

Attenzione: prima di rivolgersi all’Arbitro Assicurativo, è necessario aver presentato un reclamo scritto all’impresa di assicurazione o all’intermediario, che hanno 45 giorni di tempo per rispondere.

La Negoziazione Assistita è una procedura stragiudiziale prevista dalla legge che permette alle parti in conflitto di cercare un accordo con l’assistenza dei rispettivi avvocati, evitando il ricorso al giudice. La procedura si svolge attraverso un invito formale a negoziare e, se si raggiunge un’intesa, l’accordo ha valore di titolo esecutivo, al pari di una decisione giudiziaria.

Attenzione: Tale procedura può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia (Legge 10/11/2014, n. 162) e deve essere anticipata da una procedura di reclamo.

La Mediazione è una procedura stragiudiziale nella quale un mediatore imparziale aiuta le parti a giungere a una conciliazione della controversia (Legge 9/8/2013, n. 98).

Attenzione: La procedura può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti presso il Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it e deve essere anticipata da una procedura di reclamo.

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