CACI Life & Non-Life Rappresentanza Generale per l’Italia

Chi Siamo e Procedura di gestione dei reclami.

Chi Siamo

CACI Life Rappresentanza Generale per l’Italia  e CACI Non-Life Rappresentanza Generale per l’Italia sono divisioni italiane rispettivamente di:

CACI Life dac, compagnia assicurativa soggetta alla legge irlandese, registrata presso il Registro delle Imprese, Dublino n.306030, con sede legale a Dublino, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublino 2, Irlanda.

CACI Life dac è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo vita I, in regime di stabilimento in Italia, attraverso la sua Rappresentanza Generale per l’Italia con Codice IVASS Impresa n°D882R.

CACI Life dac è iscritta all’Elenco delle Compagnie Assicurative operanti in Italia in regime di stabilimento, n° di iscrizione I.00082, a far data dal 18/01/2010, N. REA Mi-1936642.

CACI Non-Life dac, compagnia assicurativa soggetta alla legge irlandese, registrata presso il Registro delle Imprese, Dublino n.306027, con sede legale a Dublino, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublino 2, Irlanda.

Non-Life dac è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami danni (I, II, VIII, IX, XVI), in regime di stabilimento in Italia, attraverso la sua Rappresentanza Generale per l’Italia con Codice IVASS Impresa n°D883R.

CACI Non-Life dac è iscritta all’Elenco delle Compagnie Assicurative operanti in Italia in regime di stabilimento, n° di iscrizione I.00083 a far data dal 18/01/2010, N. REA Mi 1936641.

CACI Life dac e CACI Non-Life dac sono autorizzate dalla Central Bank of Ireland, PO Box no. 559, Dublin 1, Irlanda, a esercitare attività in Europa in regime di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi.

Indirizzo locale:

CACI Life e CACI Non-Life Rappresentanza Generale per l’Italia, Corso di Porta Vigentina, 9, 20122 Milano

CACI Life dac e CACI Non-Life dac sono soggette al controllo della Central Bank of Ireland PO Box no. 559, Dublino 1, Irlanda.

I dettagli relativi alla registrazione delle compagnie CACI Life dac e CACI Non-Life dac presso la Central Bank of Ireland possono essere verificati visitando il sito dell’ente (www.centralbank.ie) oppure scrivendo all’indirizzo sopra indicato.

CACI Life dac e CACI Non-Life dac operano in Italia con Crédit Agricole Italia S.p.A attraverso le loro filiali italiane CACI Life Rappresentanza Generale per l’Italia e CACI Non-Life Rappresentanza Generale per l’Italia in regime di libertà di stabilimento.

Per informazioni in merito al contratto di assicurazione sottoscritto, può contattare CACI Life Rappresentanza Generale per l’Italia e CACI Non-Life Rappresentanza Generale per l’Italia ai seguenti recapiti:

Procedura di gestione dei reclami

Di seguito sono riportate le istruzioni per la trasmissione di reclami relativi alle coperture assicurative CACI Life Rappresentanza Generale per l’Italia e CACI Non-Life Rappresentanza Generale per l’Italia fornite in Italia con Crédit Agricole Italia S.p.A.

CACI Life Dac e CACI Non-Life Dac si impegnano, ove si presentassero inevitabili situazioni di conflitto di interessi, ad operare in modo da non arrecare pregiudizio agli interessi del Contraente, del Cliente o degli Assicurati.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente alla Società al seguente indirizzo:

CACI Life dac / CACI Non-Life dac:

  • Ufficio Reclami – Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2 (Irlanda)
  • Fax: 0035 31 603 96 49
  • Email: complaints@ca-caci.ie

Oppure:

  • CACI Life dac e CACI Non-Life dac, Casella Postale Chiusa 90, Ufficio Postale di Mortara, 27036, Mortara (PV)
  • Email: complaints@ca-caci.ie

Se l’esponente non è completamente soddisfatto della risposta o non ha ricevuto alcun riscontro alla sua richiesta nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà inviare reclamo scritto all’IVASS – Servizio tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, o tramite fax al seguente numero 06.42133206 o tramite PEC all’indirizzo ivass@pec.ivass.it, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’IVASS www.ivass.it, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.

I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:

  • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
  • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
  • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
  • copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito da quest’ultima;
  • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

I reclami relativi all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206/2005), Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS secondo le modalità sopra indicate.

Per qualsiasi controversia inerente alla quantificazione delle prestazioni assicurative è fatta salva in ogni caso la competenza dell’Autorità Giudiziaria.

L’Assicurato può rivolgersi inoltre a Central Bank of Ireland, Autorità di vigilanza dello stato di origine delle Compagnie, PO Box 559, Dublin 1, Irlanda.

Prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, il soggetto reclamante potrà utilizzare i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla legge, ovvero:

  • la negoziazione assistita, ai sensi della Legge n. 162/2014, volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla risoluzione amichevole della controversia avvalendosi dell’assistenza prestata da avvocati a tal fine appositamente incaricati dalle parti;
  • la procedura di mediazione, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l’avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall’assistenza di un soggetto terzo ed imparziale (“mediatore”).

In ogni caso, prima di esercitare un’azione giudiziale relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è preliminarmente necessario esperire l’obbligatoria procedura di mediazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza innanzi ad un Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ IVASS o direttamente al sistema estero competente (Financial Services Ombudsman’s Bureau) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Per i contratti stipulati online, il reclamo può essere presentato per mezzo della piattaforma della risoluzione delle controversie online (ODR) accessibile tramite l’indirizzo: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

RENDICONTO SULL’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI RECLAMI 2023 – FOE

Informativa Diritto all’Oblio Oncologico

In data 2 gennaio 2024 è entrata in vigore la legge contenente le “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche” – Legge 7 dicembre 2023 n.193.

Il provvedimento sancisce il “diritto all’oblio oncologico”, ossia il diritto, delle persone guarite da patologie oncologiche di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica secondo le casistiche previste.

Il Cliente non è tenuto a fornire informazioni relative al Suo stato di salute concernente patologie oncologiche pregresse nei seguenti casi:

  1. Qualora sia stato affetto da patologie oncologiche il cui trattamento attivo, ossia i trattamenti effettuati per curare la malattia, come ad esempio chemioterapia e radioterapia, si sia concluso da più di dieci anni;
  2. Qualora sia stato affetto da patologie oncologiche il cui trattamento attivo si sia concluso, da più di cinque anni, qualora le stesse siano insorte prima del compimento del ventunesimo anno di età;
  3. In entrambe le ipotesi di cui alle lettere precedenti non devono essersi verificati episodi di recidiva delle patologie oncologiche pregresse.

Per le patologie oncologiche espressamente individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 22 Marzo 2024 si applicano termini di legge inferiori rispetto a quelli indicati nelle lett. a) e b).

Pertanto, queste patologie vanno considerate oggetto di “oblio”, ossia come se non si fossero mai verificate, e le persone guarite hanno il diritto di non fornire informazioni e di non subire indagini in merito alle patologie oggetto di oblio.

Inoltre, le informazioni relative a un’anamnesi di patologie oncologiche non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal soggetto interessato e, se fossero già in possesso dell’Impresa o dell’Intermediario, non verranno tenute in considerazione per la determinazione del premio assicurativo o per le altre condizioni contrattuali.

Qualora si desideri ottenere chiarimenti sulla sua situazione personale, la invitiamo a rivolgersi al suo medico di fiducia.

Protezione dei dati generali

I Suoi diritti sui Suoi dati personali – che raccogliamo ed elaboriamo come componente del Suo uso del sito, dei relativi servizi e delle Sue richieste, sono i seguenti:

  • diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati (inesatti, incompleti, equivoci o obsoleti)
  • diritto di opposizione al trattamento dei dati in qualsiasi momento nel contesto della proposta commerciale
  • diritto di limitare il trattamento dei dati alle condizioni previste dal regolamento
  • diritto alla portabilità dei dati
  • diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento
  • diritto di presentare un reclamo a un’autorità di vigilanza.

È possibile esercitare tutti questi diritti (dimostrando la propria identità) via e-mail indirizzata a dataprotectionofficer@ca-caci.ie o per posta semplice inviata a “CACI Life DAC – CACI Non-Life DAC”, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin, D02 DH60, Ireland

Per maggiori informazioni sui Suoi diritti, visiti il sito web del Data Protection Commissioner: https://www.dataprotection.ie/docs/A- Guide-to-Your-Rights-Plain-English-Version/r/858.htm

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:

  • qualsiasi entità del Gruppo Crédit Agricole a fini di proposta commerciale o in caso di raggruppamento di risorse o raggruppamenti di società
  • i nostri subfornitori al solo scopo di svolgimento delle loro attività per il Gruppo
  • i nostri partner per permetterLe di beneficiare dei vantaggi di queste partnership o, se del caso, alle autorità amministrative e giudiziarie per soddisfare i requisiti legali e le normative vigenti.

Compilando i moduli o questionari, l’utente accetta, previo esercizio del suo diritto di opposizione alle condizioni sopra definite, che i suoi dati e gli eventuali aggiornamenti siano comunicati e trattati per rispondere alle sue richieste di informazione

Informativa sul trattamento dei dati personali

Set Informativi in distribuzione – Crédit Agricole Italia

3 Mo
1 janvier 2024
CPI Mutui Privati Multirischi a premio unico
3 Mo
1 janvier 2024
CPI Mutui Privati Multirischi per Lavoratori Dipendenti di Ente Privato
3 Mo
1 janvier 2024
CPI Mutui Privati Multirischi a premio ricorrente
3 Mo
1 janvier 2024
CPI Mutui Commerciali Vita
3 Mo
1 janvier 2024
CPI Mutui Commerciali Multirischi
3 Mo
1 janvier 2024
CPI Mutui Privati Multirischi per Lavoratori Dipendenti di Ente Privato Premio Unico
2 Mo
1 janvier 2024
CPI Mutui Privati Vita a premio ricorrente
3 Mo
1 janvier 2024
Protezione Affidamenti Più
405 Ko
1 janvier 2024
Protezione Domani