Diritto all’Oblio Oncologico

Di seguito è possibile ritrovare tutte le informazioni relative all’Oblio Oncologico

In data 2 gennaio 2024 è entrata in vigore la Legge 7 dicembre 2023 n.193 contenente le Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

Il provvedimento sancisce il “diritto all’oblio oncologico”, ossia il diritto, delle persone guarite da patologie oncologiche di non fornire informazioni né subire indagini, ivi incluse a visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla propria pregressa condizione patologica da cui siano state precedentemente affette ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

ATTENZIONE: Per “conclusione del trattamento attivo della patologia” si intende, in mancanza di recidive, la data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico a cui il Cliente si è sottoposto.

Per le seguenti patologie il diritto all’oblio oncologico, in deroga ai 10 ed ai 5 anni, matura nei termini di cui alla Tabella* sottostante.


 

Pertanto, in sede di stipulazione di un nuovo contratto o in caso di rinnovo dello stesso, il Cliente non deve fornire informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva. Qualora tali informazioni siano nella disponibilità dell’Impresa non dovranno essere utilizzate per la determinazione o per la modifica delle condizioni contrattuali. Non verranno applicati limiti, costi e oneri aggiuntivi, o qualsiasi trattamento diverso rispetto a quelli previsti per la generalità dei Clienti. Qualora il Cliente desideri ottenere chiarimenti sulla propria situazione personale, potrà rivolgersi al proprio medico di fiducia.

* Allegato I del Decreto del Ministero della Salute del 22 Marzo 2024 “Elenco di patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1, della legge n. 193 del 2023” (GU Serie Generale n.96 del 24-04-2024)

L’Impresa non utilizzerà le informazioni sulle patologie oncologiche pregresse, qualora già acquisite, per la valutazione del rischio dell’operazione o della solvibilità del Cliente. Nei casi in cui le informazioni sulla patologia oncologica pregressa siano già state fornite, l’Impresa procederà alla cancellazione entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione attestante l’avvenuto oblio oncologico.

La certificazione dovrà essere predisposta da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata o da un  medico  dipendente del Servizio sanitario  nazionale  nella  disciplina  attinente  alla patologia oncologica di cui si chiede l’oblio o dal medico di medicina generale  oppure  dal  pediatra  di  libera  scelta,  secondo  il modello ministeriale (consultabile cliccando qui).

La certificazione può essere inviata al seguente indirizzo e-mail: dataprotectionofficer@ca-caci.ie oppure tramite posta a:

  • CACI Life dac e CACI Non-Life dac Rappresentanza Generale per l’Italia
  • Casella Postale chiusa 90, Ufficio postale di Mortara, 27036 Mortara (PV)